L’approccio per componenti impone la separazione del terreno dal fabbricato perché si tratta di elementi che hanno vita utile economica autonoma. In via generale è quanto accade con riferimento all’immobile che, nel suo interno, incorpora impianti elettrici, idraulici, ascensori e altri beni aventi vite autonome diverse dal cespite principale, che sono ammortizzati con differenti aliquote.

Così, anche il terreno sul quale insiste il fabbricato deve essere scorporato e, in questo caso, non ammortizzato. La Fondazione nazionale dei commercialisti detta le regole per traghettare le imprese verso il principio contabile Oic 16 che, nella versione revisionata, non consente più alcuna eccezione con riferimento ai terreni sui quali insistono i fabbricati che non sono mai ammortizzabili. La circolare lascia al redattore del bilancio la scelta della soluzione più corretta in base alla specifica situazione. I casi che si possono presentare sono due, cambiamento di principio (procedura) contabile, oppure correzione di errore: si applicano sempre le regole dell'Oic 29.

Il primo caso ricorre quando la società, in precedenza, ha applicato la facoltà, contenuta nel vecchio Oic 16, di ammortizzare il terreno quando il suo valore tendeva a coincidere con i costi di bonifica del sito. In sostanza, il precedente principio contabile consentiva una sorta di compensazione (sostituzione) tra costi di bonifica e costi derivanti dall’ammortamento: non si contabilizzava il costo di bonifica perché sostituito dall’ammortamento.

In tale situazione si stornano gli ammortamenti nella voce E.20 del conto economico e successivamente si addebita nella voce E.21 l’accantonamento al Fondo per oneri di bonifica. Scritture in partita doppia: «Immobilizzazioni (Fondo amm.to) a Sopravvenienze attive» e «Accantonamento a Fondo oneri di bonifica». In alternativa, si può effettuare la riclassificazione diretta, imputando gli ammortamenti pregressi al Fondo oneri di bonifica con la scrittura contabile in partita doppia: «Immobilizzazioni (Fondo amm.to) a Fondo oneri di bonifica».

Successivamente, si deve decidere la sorte del fondo perché si possono presentare diverse situazioni: fondo congruo, oppure esuberante o da incrementare ma, in questo caso, nel rispetto delle condizioni previste dall’Oic 31 anche in relazione al presupposto di iscrizione dello stesso. Invece, se il comportamento precedente è la conseguenza di un errore, questo dovrebbe essere rettificato, come prevede l’Oic 29: gli ammortamenti sono eliminati in contropartita della voce E.20 del conto economico, con la scrittura contabile «Immobilizzazioni (Fondo amm.to) a Sopravvenienze attive».

Nella nota integrativa deve essere illustrato il comportamento seguito. La circolare precisa che il terreno, pur non ammortizzabile, può essere oggetto di riduzione durevole di valore nel caso di deprezzamento dello stesso. In base ai principi generali di redazione del bilancio, l’approccio per componenti si applica se praticabile e significativo. Infine, è illustrato il coordinamento con quanto prevede la normativa fiscale contenuta nel decreto legge 223/06.